Quando la storia dei Diritti Umani ebbe inizio: la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino del 1789

Quando la storia dei Diritti Umani ebbe inizio: la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino del 1789

La nuova assemblea nazionale adottò questa carta delle libertà fondamentali il 26 agosto 1789.
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino…
 

Quando la storia dei Diritti Umani ebbe inizio:
la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino del 1789

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino viene approvata dall’Assemblea Costituente a Versailles. Questa dichiarazione è uno dei documenti più significativi che emergono dall’età delle rivoluzioni liberali. La nuova assemblea nazionale adottò questa carta delle libertà fondamentali il 26 agosto 1789.

ARTICOLO 1

Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali in diritti. Le distinzioni sociali possono basarsi solo sul bene comune.

ARTICOLO 2

L’obiettivo di qualsiasi associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono libertà, proprietà, sicurezza e resistenza all’oppressione.

ARTICOLO 3

Il principio di tutta la sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da esso.

ARTICOLO 4

La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce agli altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ogni uomo ha limiti solo a quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla legge.

ARTICOLO 5

La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

ARTICOLO 6

La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di competere personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, nella sua formazione. Deve essere lo stesso per tutti, che protegga o punisca. Tutti i cittadini sono uguali ai suoi occhi sono ugualmente idonei per tutte le dignità, i luoghi e le cariche pubbliche, secondo la loro capacità, e senza distinzione diversa da quella delle loro virtù e talenti.

ARTICOLO 7

Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge e secondo le forme che ha prescritto. Coloro che sollecitano, accelerano, eseguono o eseguono ordini arbitrari devono essere puniti; ma ogni cittadino chiamato o sequestrato in virtù della legge deve obbedire all’istante: è colpevole della resistenza.

ARTICOLO 8

La legge deve stabilire solo sanzioni rigorosamente e ovviamente necessarie, e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata prima del crimine, e applicata legalmente.

ARTICOLO 9

Ogni uomo, che si presume innocente fino a quando non è stato riconosciuto colpevole, se è ritenuto indispensabile arrestarlo, qualsiasi rigore che non sia necessario per assicurare la sua persona deve essere severamente represso dalla legge.

ARTICOLO 10

Nessuno dovrebbe essere preoccupato per le sue opinioni, anche religiose, a condizione che la loro manifestazione non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge.

ARTICOLO 11

La libera comunicazione di pensieri e opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo: ogni cittadino può quindi parlare, scrivere, stampare liberamente, tranne che rispondere per l’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.

ARTICOLO 12

La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino richiede una forza pubblica: questa forza viene quindi istituita a beneficio di tutti, e non per l’utilità particolare di coloro a cui è affidata.

ARTICOLO 13

Per il mantenimento della forza pubblica e per le spese amministrative, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità.

ARTICOLO 14

Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.

ARTICOLO 15

La società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario.

ARTICOLO 16

Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha costituzione.

ARTICOLO 17

Poiché la proprietà è un diritto inviolabile e sacro, nessuno può essere privato di esso, tranne quando la necessità pubblica, stabilita legalmente, lo richiede chiaramente, e sotto la condizione di una giusta e precedente indennità.

Fonte immagine originale elaborata per la cover: unesco.delegfrance.org

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